L’illecita riproduzione di opere d’arte

Che cosa si intende per illecita riproduzione di opere d’arte?

Nella nostra quotidianità siamo soliti postare e condividere immagini attraverso i canali social e renderle fruibili e “disponibili” a chiunque può accedere ai nostri profili o, a noi, attraverso motori di ricerca quali Google o ancora tramite il nostro sito web.

Non tutte le immagini però possono essere ricondivise; questo vuol dire che alcune immagini, nonostante siano messe alla mercede del pubblico, non è detto siano liberamente pubblicabili sul web. In effetti, è risaputo che esistono delle limitazioni nell’ambito di un utilizzo privato, immaginate quante ne possa esistere per condivisioni e utilizzo di immagini a scopo commerciale.

E possiamo dire lo stesso per la riproduzione di opere d’arte: case d’aste, siti web e-commerce, marketplace e simili, ormai tutti possono accedere alle nostre informazioni, inteso come nostre immagini, nostre opere. E’ così che un artista si ritroverà a vedere la riproduzione di opere d’arte da lui create, in vendita ovunque.

I prezzi di partenza ovviamente sono modici soprattutto per le aste, ciò che però influenza è la conseguenza immagine dell’artista stesso che si ritrova, allo schiacciamento del testo, anche un danno alla propria immagine. Artisti quotati schiacciati dai prezzi stracciati di luoghi semi amatoriali.

Si rende inevitabile e necessario allora tutelare in qualche modo l’artista: ciò viene fatto attraverso il diritto d’autore che, di fatto, garantisce agli artisti il diritto morale e patrimoniale connesso all’opera che realizza. Vediamoli nello specifio:

  • Diritti morali: un artista, autore di un’opera, può decidere se e quando pubblicarla, se apportarvi modifiche o pubblicarla in anonimato.
  • Diritti patrimoniali: consistono nella possibilità di effettuare una riproduzione di opere d’arte a proprio nome e sfruttarle per trarne profitto.

In caso l’autore ceda la propria opera, potrà comunque continuare a tenere i diritti morali e, salvo diverso accordo controfirmato tra le parti contraenti, anche i diritti patrimoniali.

In questo modo chiunque acquisti un’opera d’arte, avrà di certo acquistato il bene tangibile mentre il bene, inteso come immateriale, resterà comunque collegato all’artista creatore. Da qui derivano tutti i necessari permessi affinchè anche un’opera acquistata, debba ricevere il “via libera” alla pubblica esposizione: sia essa online che offline.

Sulla stessa falsa riga ritroviamo il diritto riguardante la riproduzione di opere d’arte: esso è unicamente in seno all’artista.

Tenuto inoltre conto che non vi è alcuna differenza tra un catalogo online e uno offline e, proprio nella definizione di catalogo, ritroviamo la finalità di vendita, anche in questo caso è necessario il consenso dell’autore. Copie dirette o indirette fanno capo alla legislazione digitale che, di fatto, segue quanto detto sopra. Ad oggi, in effetti, la legislazione nazionale presente all’art. 70, comma 1bis prevede la “libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzioni o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”.

E’ bene dunque sapere che qualora una galleria voglia proporre in vendita le litografie d’arte di un artista, avrà bisogno del suo consenso e della certezza che queste siano numerate, certificate e che, a fine riproduzione, le lastre utilizzate per la loro stampa vengano distrutte.